Classificazione oro fisico da investimento
Oro fisico da investimento e oro industriale, differenze?
L´ oro da investimento è disponibile in lingotti, in placchette oppure in monete. I lingotti e le placchette devono avere un peso superiore ad 1 grammo e l´ oro con cui sono realizzate deve avere una purezza pari o superiore al 99,5%. Il prezzo dei lingotti e delle placchette deve essere pari al valore dell´ oro puro in esse contenuto (Legge7/2000)
Con oro ad uso industriale si intende l´ oro grezzo da destinare poi alla fusione in forme come granuli, polvere oppure minerali auriferi, i semilavorati con una purezza pari o superiore a 32,5% e tutto l´oro da investimento da destinare però ovviamente alla lavorazione
Differenza c’è tra le varie tipologie di monete d’oro quali sono?
Le monete d´oro devono essere state coniate dopo il 1800, altrimenti si tratta di monete antiche che hanno una valutazione del tutto diversa sul mercato per la quale è necessario un esperto di numismatica. Le monete devono essere realizzate con oro di purezza pari o superiore al 90%. Il prezzo delle monete d´ oro deve essere minore all´80% del valore sul mercato dell´ oro in esse contenuto.
Le monete d’oro si possono dividere in due macro-categorie:
- Monete d’oro da investimento
- Monete d’oro da numismatica
Quali sono le caratteristiche delle monete da investimento?
La Legge 7/2000, comma 1, lettera a) illustra le caratteristiche che devono avere le monete d’orodi purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri.
Come si intende per oro cartaceo?
Gli strumenti finanziari che permettono di avere un’esposizione al prezzo dell’oro senza possederlo direttamente, vengono definiti comunemente come oro cartaceo. Possono comprendere ETF futures, opzioni, eccetera. [
Normative e Fiscalità dell’oro da investimento
a) Bisogna pagare l’Iva sull’investimento in oro fisico?
Assolutamente no. In base alla Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998, gli acquisti di oro da investimento soggiacenti alle caratteristiche ed ai sensi della Legge 7/2000 non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
b) Come vengono tassate le plusvalenze da vendita dell’oro fisico?
Dal 1 luglio 2014 la plusvalenza derivante dalla compravendita di oro fisico da investimento è equiparata ad ogni altra rendita finanziaria.
Deve essere corrisposta in misura del 26% sull’importo della plusvalenza nel caso sia stata conservata la documentazione dell’acquisto. Nel caso si sia sprovvisti della documentazione comprovante l’acquisto verrà applicata l’aliquota del 26% sul 25% del valore di mercato al momento della cessione.
Nel caso si sia verificata una minusvalenza (Capital Loss), ossia una perdita derivante dalla vendita dell’oro ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto, questa potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta. Nel caso non si realizzino plusvalenze, nel termine di 4 anni dal conseguimento delle minusvalenze da compensare, il residuo andrà perduto (Art. 68, comma 5 del TUIR).
c) nel caso l’Acquisto è a titolo gratuito (Successioni, Donazioni, ecc..)
Nel caso di acquisto a titolo gratuito, siamo nel caso della successione o donazione, il valore d’acquisto da considerare sarà quello dichiarato in tale momento e corrisponderà al valore di mercato vigente in tale momento. Anche in questo caso il privato, non rientrando tra i soggetti indicati dall’ Art. 7 del DPR 605/1973, non dovrà effettuare alcuna segnalazione all’ Anagrafe Tributaria.
Come stabilito dall’ Art. 2, commi dal 24 al 54 del D.L 3 Ottobre 2006 n.262 sono state reintrodotte le imposte di successione e l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione.
La presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario fa scattare l’obbligo degli eredi, in fase di compilazione della dichiarazione di successione, di tenere conto del valore dell’oro ricevuto.
Il valore così calcolato andrà a concorrere alla formazione dell’imposta di successione che verrà determinata seguendo le aliquote dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni.
- Coniuge e parenti in linea retta – Aliquota al 4% per somme superiori ad 1 milione per ogni beneficiario
- Fratelli e sorelle – Aliquota al 6% per somme superiori a 100.000 € per ogni beneficiario;
- Parenti ed affini – Nessuna franchigia ed Aliquota al 6%
- Soggetti diversi – Nessuna franchigia ed Aliquota al 8%